Leggi e agevolazioni

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Leggi e agevolazioni2021-09-07T21:52:06+00:00

Normative e agevolazioni a sostegno della persona trapiantata

Articolo 32 della Costituzione Italiana

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Normativa Trapianti di Organo

La Normativa sui Trapianti nasce con la Legge n. 91 del 1 aprile 1999 (e con le successive integrazioni apportate dalla Legge n. 2483 del 16.12.1999 sul trapianto parziale di fegato da soggetto vivente e il decreto dell’8 aprile 2000 in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti), con cui si istituisce una vera Struttura, per il prelievo e il trapianto di organi e tessuti.
Al vertice viene creato il Centro Nazionale Trapianti (CNT), con lo scopo di coordinare e promuovere l’attività di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule in Italia.

Ogni Regione gode di una buona autonomia, ma tutte le Disposizioni si basano sempre sulla legge n. 91/1999.

Per le Regioni che non hanno un proprio Centro Regionale Trapianti o non eseguono il trapianto di diversi organi, sono previsti dei rimborsi per i pazienti che sostengono spese di viaggio e di soggiorno. In alcune Regioni è previsto un rimborso anche per un accompagnatore.

Vedi news in Toscana http://www.gonews.it/2018/09/06/rimborso-spese-non-sanitarie-trapianti-regione-approvata-proposta-legge/

I pazienti adulti in attesa di trapianto di fegato (oltre i 18 anni di età), possono iscriversi in un solo centro trapianto, del territorio nazionale, a loro scelta.

Per i pazienti pediatrici (fino ad anni 18) è prevista un’unica lista d’attesa nazionale.

L’inserimento nella lista d’attesa è valutata collegialmente da diversi medici specialisti.

Importante >>> Potete contattare la Prefettura o la Protezione Civile informandoli di essere entrati in lista per il trapianto e necessitate di un trasporto urgente per ragioni medico-sanitarie.

INVALIDITÀ  CIVILE

Il livello minimo per la qualifica di invalido civile è di un terzo (33%) di riduzione permanente della capacità lavorativa.
Dal 33% al 73% la legge riconosce solo benefici non economici,  mentre dal 74% al 99% la legge prevede l’erogazione di aiuti economici.

I BENEFICI PENSIONISTICI

CONTRIBUTI FIGURATIVI

La Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 all’art. 80, comma 3, prevede che:
– A partire dal 2002, ai lavoratori invalidi civili per qualsiasi causa, e ai sordomuti, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74% è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni o aziende private oppure cooperative, il beneficio di un minimo di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’ anzianità contributiva fino ad un massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

La maggiorazione dell’anzianità contributiva è importante ai fini del riconoscimento e della liquidazione della pensione e consiste in un aumento di:
2 mesi per ogni anno di attività prestata a partire dal momento in cui è stata riconosciuta l’invalidità civile (hanno rilievo anche i periodi anteriori al 2002 in cui l’invalidità già era stata accertata. In tal caso, si deve rivolgere all’Inps per il ricongiungimento dei periodi di attività);
1/6 per ogni settimana di lavoro per periodi lavorativi inferiori all’anno lavorativo.

Anche se, ai fini dell’aumento dell’anzianità contributiva, si contano anche i periodi di attività lavorativa anteriori al 2002, le prestazioni pensionistiche e i supplementi di pensione decorrono unicamente a partire dal 2002.
Usufruendo di questa opportunità, il lavoratore trapiantato invalido può raggiungere il diritto ad andare in pensione con cinque anni di anticipo.

LA LEGGE 104/92

Il 5 febbraio del 1992 entra in vigore la cosiddetta “legge 104” che permette alle persone affette da disabilità e ai loro parenti più stretti di usufruire di alcune agevolazioni lavorative e assistenziali delle quali i più conosciuti sono i permessi speciali lavorativi per “l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.

La legge 104/92 si applica anche a chi è in lista di attesa per il trapianto e anche a coloro che sono già stati trapiantati, purché sussistano i requisiti richiesti dalla normativa, secondo tre livelli di gravità, ai quali sono collegate diverse previsioni normative:
handicap senza gravità, handicap con gravità e handicap superiore ai 2/3.

Che cosa dice la legge 104?

La legge 104, legge quadro in materia di disabilità, ha le seguenti finalità:

  • rispetto della dignità umana e tutela dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata;
  • integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
  • rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana;
  • garanzia dei servizi e delle prestazioni necessarie per prevenire, curare e riabilitare i soggetti affetti da handicap;
  • previsione di interventi volti a superare l’emarginazione e l’esclusione sociale della persona disabile.

Nello specifico, la legge 104 è finalizzata ad aiutare chi è portatore di handicap, ossia chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, sia stabile che progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa.

In base alla condizione di disabilità, il portatore di handicap ha diritto ai benefici riconosciuti in suo favore, in relazione al tipo di disabilità ed alle proprie capacità complessive.
A seconda del tipo di handicap, si può avere diritto, ad esempio:

  • a dei permessi retribuiti;
  • all’insegnante di sostegno nelle scuole;
  • alle agevolazioni fiscali per l’acquisto dei presidi medici (carrozzine, auto per i disabili, etc);
  • ad un’agevolazione per l’acquisto di veicoli specifici;
  • ad un’agevolazione fiscale per l’abbattimento di barriere architettoniche.

Ad ogni modo, la legge 104 non è l’unica norma a contenere agevolazioni per i disabili, ma ci sono diverse leggi che individuano misure complementari a sostegno delle persone disabili.

Inoltre, alcune agevolazioni non sono collegate all’handicap, ma all’invalidità o alla non autosufficienza: è importante distinguere le tre condizioni, anche se molti disabili sono sia invalidi, che portatori di handicap, o non autosufficienti.

Esenzione ticket- prestazioni specialistiche ambulatoriali

 

è sempre il medico prescrittore a dover compilazione l’area della ricetta destinata ad indicare se le prestazioni prescritte sono esenti o non esenti.

Indica la lettera “N” posta nell’apposito spazio per indicare le prescrizioni ad assistito non esente; viceversa per assistito esente indicherà il codice esenzione nel campo composto da 6 spazi.

In particolare:

il medico indica l’esenzione con  le modalità seguenti:

–           esenzione per patologia: codice esenzione composto da tre numeri come da codifica DM 296/01 (es. diabete mellito codice 013.250: scrivere solamente 013) ;

–           esenzione per malattie rare: codice alfanumerico composto da sei caratteri come da codifica D.M. 279/01 (normativa attualmente in uso);

–           esenzione  per soggetti con sospetto diagnostico di malattia rara o per indagini genetiche dei familiari di soggetto affetto o sospettato di malattia rara ereditaria: codice R99 (non riguarda i MMG/PLS, ma gli specialisti operanti presso le strutture pubbliche ed  i presidi  di rete);

–           esenzione per stato di invalidità ed altre condizioni:  codice esenzione indicato nell’ all.9 del documento regionale,  nei campi “codifica operativa”  4-5-6-7-8-10-11-12-14-15-16-17-18-19-20-21 (in pratica quelli attualmente in uso);

–           esenzione per infortunio, altre condizioni cliniche o di interesse sociale dell’assistito: codice esenzione indicato nell’all. 9 del documento regionale, nei campi “codifica operativa” 9-13-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-40-41. Si tratta di alcune condizioni per le quali già era prevista l’esenzione, ma non il codice. Ad esempio: per gli infortuni in corso di invalidità temporanea va usato il codice L04; per la mammografia di prevenzione il cod. D03; per la coloscopia di prevenzione il cod. D04; per il pap-test di prevenzione il cod D02. E’ ovvio che sarà l’assistito ad attestare il tempo trascorso dall’ultima indagine di prevenzione mediante         l’ autocertificazione rilasciata alla Struttura erogatrice.

–           esenzione per stato di gravidanza (all.9 documento regionale, campo “codifica operativa” 23):

il medico prescrittore apporrà sull’ apposito spazio della ricetta  il codice:

  • M00 esente per stato di gravidanza in epoca pre-concezionale prescrizione esclusivamente specialistica (D.M. del 10.09.98);
  • Mnn (n.n. deve essere sostituito dal numero della settimana di gravidanza da 1 a 41) esente per stato di gravidanza ordinaria;
  • M99 esente per stato di gravidanza ordinaria, utilizzabile dal prescrittore qualora non fosse in grado di quantificare esattamente la settimana di gravidanza dell’ assistita, anche in ragione dei lunghi periodi intercorrenti tra la data di prescrizione e quella di erogazione della prestazione. In questo caso la correlazione tra la prestazione in esenzione e la settimana di gravidanza (ex-DM del 10.09.98) dell’assistita verrà effettuata dall’operatore della struttura erogatrice;
  • M50 esente per stato di gravidanza a rischio: prescrizione esclusivamente specialistica (DM del 10.09.98).

–           Esenzione per condizioni economiche: (non compete i MMG/PLS);

l’esenzione per  condizione economica è apposta dagli operatori di sportello delle strutture erogatrici. Si tratta di condizioni   che già prevedevano da parte dell’assistito la compilazione di un’  autocertificazione della propria posizione reddituale  presso la struttura erogatrice, senza  prevedere  uno specifico codice esenzione.

Gli operatori di sportello delle strutture erogatrici  provvederanno  alla marcatura della casella “R” e ad apporre nell’apposito spazio il codice esenzione, corrispondente alla condizione reddituale verbalmente riferita loro dall’assistito ed  autocertificata dallo stesso apponendo la propria  firma nello specifico spazio della ricetta (codici esenzione per condizioni economiche  all. 9 campi “codifica operativa” 36-37-38-39) .

per gli assistiti non lombardi 

il  medico indica il codice esenzione da essi esibito mediante documento di esenzione (tessera-cartellino.

Modalità di indicazione delle esenzioni ticket per i farmaci

 

Elenco orientativo e provvisorio dei medicinali da considerare correlati alle patologie croniche.

 

Codice identificativo esenzione

Malattia o Condizione

Categorie farmacologiche

001 Acromegalia e Gigantismo Ormoni anticrescita
002 (A02-B02-C02) Affezioni del Sistema Circolatorio Antiaritmici, antianginosi, anticoagulanti, antiaggreganti, eparine, cardiocinetici, diuretici, ace-inibitori, sartani, calcioantagonisti, farmaci ipolipemizzanti, beta-bloccanti, sali di potassio
003 Anemia emolitica acquisita da autoimmunizzazione Farmaci immunosoppressori, farmaci succedanei del sangue.
005 Anoressia nervosa, bulimia Antidepressivi
006 Artrite Reumatoide FANS, immunosoppressori, sali d’oro, glucocorticoidi, antinffiamatori (sulfasalazina, mesalazia), metotressato, idroxiclorochina
007 Asma Farmaci x le sindromi ostruttive delle vie respiratorie. Nei pazienti con oculorinite allergica stagionale anche antistaminici x uso sistemico.
008 Cirrosi epatica, cirrosi biliare Diuretici, lattulosio, latitolo, vitamina K, antimicrobici intestinali.
009 Colite ulcerosa e Malattia di Crohn Farmaci steroidi, antinfiammatori (sulfasalazina, mesalazzina), immunosoppressori
011 Demenza Farmaci antidemenza
012 Diabete insipido Ormoni del lobo posteriore dell’ipofisi (vasopressina)
013 Diabete mellito Ipoglicemizzanti orali ed insuline
014 Dipendenze da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcol Farmaci usati nella dipendenza da alcool, naltrexone, metadone, disulfiram
016 Epatite cronica (attiva) Interferoni
017 Epilessia Farmaci antiepilettici
019 Glaucoma Farmaci antiglaucoma e miotici
020 Infezioni da HIV Antinfettivi sistemici, antimicotici, antiretrovirali
021 Insufficienza cardiaca (N.Y.H.A.  classe III e IV) Ace-inibitori, antiaginosi, sartani, isotropi, diuretici, betabloccanti, antiaritmici, anticoagulanti, antiaggreganti.
022 Insufficienza corticosurrenale cronica (Morbo di Addison) Farmaci corticosteroidi
023 Insufficienza renale cronica Farmaci antianemici (eritropoietina alfa e beta, darbepoietina alfa), sodio polistirensulfonato, diuretici dell’ansa, sevelamer
024 Insufficienza respiratoria cronica Broncodilatatori (teofillinici, beta2, antagonisti ed anticolinergici), corticosteroidi, antibiotici.
025 Ipercolesterolemia familiare eterozigote tipo IIa e IIb – Ipercolesterolemia primitiva poligenica – Ipercolesterolemia familiare combinata – Iperlipoproteinemia di tipo III Farmaci ipolipemizzanti
026 Iperparatiroidismo, Ipoparatiroidismo Calcio, vitamina D, preparati antitiroidei.
027 Ipotiroidismo congenito, Ipotiroidismo acquisito (grave) Ormoni tiroidei
028 Lupus Eritematoso Sistemico Glucocorticoidi, immunosoppressori, idroxiclorochina.
029 Malattia di Alzheeimer Farmaci antidemenza
030 Malattia di Sjogren FANS, immunosoppressori, sali d’oro, corticosteroidi, antinfiammatori, lacrime artificiali (carbomer)
031 (031, A31) Ipertensione arteriosa Antipertensivi, diuretici
032 Malattia o sindrome di Cushing Farmaci che influenzano la produzione surrenalica di cortisolo
034 Miastenia grave Farmaci anticolinesterasici e sostanze ad azione immunosoppressiva
035 Morbo di Basedow, altre forme di ipertiroidismo Farmaci antitiroidei, beta-bloccanti.
036 Morbo di Buerger Farmaci vasodilatatori, antinfiammatori, antiaggreganti
037 Morbo di Paget Calcitonina, difosfonati
038 Morbo di Parkinson e altre malattie extrapiramidali Farmaci antiparkinsoniani
039 Nanismo ipofisario Ormoni del lobo anteriore dell’ipofisi ed analoghi (somatropina)
040 Neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale Farmaci correlati
041 Neuromielite ottica Corticosteroidi
042 Pancreatite cronica Enzimi pancreatici, insulina, somatostatina
044 Psicosi Farmaci antipsicotici, antidepressivi, sali di litio, carbamazepina.
045 Psoriasi (artropatica, pustolosa grave, eritrodermica) Antipsoriasi topici per uso sistemico, FANS, corticosteroidi sistemici, ciclosporina
047 Sclerosi sistemica (progressiva) Farmaci immunosoppressori, cortisonici per uso sistemico, antipertensivi.
048 Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto Farmaci collegati alla cura delle complicazioni e alla prevenzione delle recidive antitumorali
049 Soggetti affetti da pluripatologie che abbiamo determinato grave ed irreversibile compromissione di più organi e/o apparati e riduzione dell’autonomia personale correlata all’età risultante dall’applicazione di convalidata scale di valutazione delle capacità funzionali Farmaci correlati alla patologie
050 Soggetti in attesa di trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, cornea, midollo) Tutti i farmaci correlati alla condizione
051 Soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici Tutti i farmaci correlati alla condizione
052 Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo) Tutti i farmaci correlati alla condizione
053 Soggetti sottoposti a trapianto di cornea Colliri, farmaci immunosoppressori
054 Spondilite anchilosante Farmaci antinfiammatori, corticosteroidi, FANS
055 Tubercolosi (attiva bacillifera) Farmaci per il trattamento della tubercolosi
056 Tiroidite di Hashimoto Preparati tiroidei, corticosteroidi

Aggiornamento del regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica in vigore  dal 1° ottobre 2004 -Deliberazione n. VII/18475 del 30 luglio 2004.

Soggetti  interessati  al nuovo provvedimento

 

Dal prossimo 1° ottobre 2004 sono stati esentati dal pagamento del ticket sui farmaci correlati alla patologia per la quale hanno acquisito il diritto alla esenzione i cittadini  esenti per patologia cronica o condizione invalidante (individuate dai DM 329/99 e 296/01) e/o  esenti per malattie rare (individuate dal D.M.279/01), se appartenenti ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo, riferito all’anno precedente, non supera €  46.600 (incrementato in funzione della composizione del nucleo famigliare – tab2 Decreto Legislativo 109/98).

In caso di superamento dei limiti di reddito previsti, la quota di compartecipazione alla spesa farmaceutica per i farmaci correlati alle patologie o alle condizioni esenti, rimane confermata ad 1 Euro per pezzo prescritto, fino ad un massimo di 3 Euro per ricetta.

Per  trapiantati d’organo, che già usufruiscono dell’ esenzione dal pagamento del ticket sui farmaci, ai sensi della D.G.R. n. 15592 del 12 dicembre 2003, i parametri reddituali sono stati modificati ed adeguati a quelli degli altri esenti per patologia cronico- invalidati.

Pertanto, a partire dal 1° ottobre 2004  anche detti esenti potranno godere dell’esenzione  secondo le modalità indicate al precedente paragrafo.

Tuttavia, chi tra i titolari di esenzione per trapianto d’organo aveva acquisito già il diritto all’esenzione sui farmaci, fino al 31.12.2004, potrà continuare ad utilizzare la certificazione di cui è già in possesso.

Indicazioni operative per il Medico

 

E’ sempre il medico prescrittore a dover compilazione l’area della ricetta destinata ad indicare se le prestazioni prescritte sono esenti o non esenti.

Indica la lettera “N” posta nell’apposito spazio per indicare le prescrizioni ad assistito non esente; viceversa per assistito esente indicherà il codice esenzione nel campo composto da 6 spazi.

Prescrizioni di farmaci in esenzione:

la compilazione dell’ area della ricetta destinata all’indicazione  di prescrizione  esente o non esente è  a cura del medico prescrittore.

La lettera “N” nell’apposito spazio indica prescrizione ad assistito non esente; il campo composto da 6 spazi è destinato ad accogliere il codice esenzione dell’assistito esente.

In particolare:

 

per gli assistiti lombardi: il medico indica l’esenzione con  le seguenti modalità:

  1. esenzione per patologia: codice esenzione composto da tre numeri, come da codifica DM 296/01; l’indicazione del codice esenzione per patologia è sufficiente per autorizzare il medico alla multiprescrizione dei farmaci correlati alla patologia esente;
  2. esenzione per malattie rare: codice alfanumerico composto da sei caratteri (quello attualmente in uso), come da codifica DM 279/01; l’indicazione di un codice esenzione per malattia rara è sufficiente per autorizzare il medico alla multiprescrizione dei farmaci;
  3. esenzione per stato di invalidità ed altre condizioni ed esenzione per infortunio:  il prescrittore deve indicare:

sia il codice di esenzione per lo stato di invalidità ed altre condizioni e/o di infortunio di cui è  titolare l’assistito.  Nel caso in cui cittadino sia titolare di una delle esenzioni di cui ai cod. IG11 e IG31 e goda di pensione vitalizia il medico  deve posporre la lettera P al codice esenzione;

sia l’indicazione del possesso dell’esenzione per patologia o malattia rara per la multiprescrizione. La compilazione di questo elemento viene svolta dal medico, compilando fino ad esaurimento le sei posizioni dell’elemento codice esenzione con degli zero se non applica la multiprescrizione; con zeri ed in ultima posizione la lettera “A”, se il medico applica la multiprescrivibilità;

  1. esenzione per reddito:

il medico riporta il numero progressivo del certificato rilasciato dall’ASL che attesta la condizione reddituale dell’assistito e contrassegna la lettera “R;

il medico contrassegnerà la “R” (Reddito) destinata alla indicazione del diritto dell’assistito all’esenzione dalla partecipazione alla spesa in relazione alla propria condizione reddituale anche nei seguenti casi: certificazione per reddito di esenti per patologia, esenzione totale dalla partecipazione alla spesa farmaceutica, esenzione per infortunio, assistito ex-deportato. Per quanto riguarda le ricette validate SISS fino all’ adeguamento dello specifico software la “R”, se dal caso, va  barrata manualmente senza necessità di controfirma.

L’assistito è obbligato a firmare nell’apposito spazio:  se è esenzione per reddito, esenzione per reddito esenti per patologia, assistito ex deportato. Non è necessario che la firma sia apposta presso il Medico, tuttavia si chiede al medico di fargliene memoria, onde evitargli spiacevoli disguidi.

Per gli assistiti non lombardi indicare il codice di esenzione da essi esibito mediante documento di esenzione ( tessera-cartellino di esenzione  di altra Regione)  al medico prescrittore.

 

 

La responsabilità di eventuali utilizzi impropri della certificazione di esenzione legata al reddito è del cittadino e non al medico prescrittore.

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Per facilitare i compiti del medico la Regione ha predisposto uno schema riassuntivo con le modalità di indicazione sulle ricette dell’ esenzione per i farmaci e l’elenco orientativo e provvisorio dei medicinali da considerare correlati alle patologie croniche per le quali è prevista l’esenzione.

Nel caso delle malattie rare si considerano correlati alle patologie i farmaci ricompresi nei piani terapeutici rilasciati dai competenti Presidi di rete.

La multiprescrizione dei farmaci correlati alle patologie in esenzione potrà essere effettuata solo in caso di proseguimento di terapia già consolidata, per  un massimo di tre confezioni per ricetta e comunque per un periodo di trattamento non superiore a 60 giorni.

In caso di inizio terapia o di utilizzo di un farmaco di nuova prescrizione, questa dovrà essere limitata ad una sola confezione o ad un quantitativo di farmaco sufficiente a valutarne l’efficacia e la tollerabilità.

Si ricorda, inoltre,  che il medico nel prescrivere i farmaci  correlati alla patologia esente, dovrà  attenersi esclusivamente alle indicazioni ed alle eventuali limitazioni prescrittive ministeriali previste per quei farmaci.

 

Indicazioni operative per il Farmacista

 

Il farmacista, nello spedire le ricette a carico del SSN, applicherà l’esenzione totale, dopo avere  verificato la presenza sull’apposito spazio della ricetta, della firma del dichiarante la condizione di esenzione , ferma restante a carico del cittadino qualsiasi responsabilità relativa ad usi impropri del diritto all’ esenzione.

E’ auspicabile che anche il farmacista, in assenza della firma sul retro della ricetta, informi il cittadino della necessità di completare i dati relativi all’esenzione con l’apposizione della firma dell’interessato.

Si precisa inoltre che:

  • gli stati di invalidità ricodificati, possono essere indicati solamente con le nuove codifiche non con le vecchie in caso di tessera di esenzione non ancora rinnovata;
  • in presenza di più esenzioni, in ricetta deve essere riportato il codice di quella di norma ritenuta più vantaggiosa per il cittadino, come indicato nella tabella allegata. Gli eventuali controlli di congruità da parte delle ASL, fra il prescritto e l’esenzione indicata in modo parziale, dovranno essere fatti attraverso il codice sanitario paziente e l’incrocio con la banca dati delle esenzioni. (Es. in presenza di invalidità e contemporanea esenzione per patologia, non comparirà in ricetta il codice della patologia esente, ma attraverso il codice sanitario del paziente sarà possibile risalire a tipo di patologia esente dall’apposita banca dati esenzioni disponibile presso le ASL);
  • I codici relativi alle esenzioni per patologie croniche e rare non sono variati rispetto a quelli già indicati con circolari 56/San e 69/San del 2001;
  • Ai sensi dell’art. 9 della legge 405/2001, richiamato dalla DGR VII/12287, la prescrizione massima di tre pezzi per ricetta per un periodo di terapia non superiore a 60 giorni, riguarda i medicinali destinati al trattamento delle patologie croniche e rare individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999, 296/2001 e 279/2001. I farmaci prescritti devono essere correlati alla patologia esente;

I medicinali a base di interferoni possono essere prescritti fino ad un massimo di 6 pezzi/ricetta solamente a soggetti affetti da epatite cronica e quindi solamente in presenza della relativa esenzione per patologia.

I medicinali a base di antibiotici in confezione monodose possono essere prescritti fino ad un massimo di 6 pezzi/ricetta indipendentemente dalla presenza di eventuali esenzioni.

  • Si coglie inoltre l’occasione per ribadire che l’indicazione delle esenzioni (con esclusione delle autocertificazioni) deve essere apposta sulla ricetta dal medico prescrittore. Il farmacista ai fini della riscossione dei ticket o dell’applicazione dell’esenzione, è tenuto a rispettare le indicazioni apposte dal medico sulla ricetta senza entrare nel merito delle medesime.

COS’ E’

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

A chi è rivolto

INPS concede l’assegno ordinario di invalidità ai lavoratori:

  • dipendenti;
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • iscritti alla gestione separata.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

L’assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti sia sanitari sia amministrativi e ha validità triennale.

Il beneficiario può chiedere il rinnovo prima della data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, salvo le facoltà di revisione.

L’erogazione dell’assegno è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l’assegno ordinario di invalidità viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.

QUANTO SPETTA

L’importo dell’assegno di invalidità viene determinato con il sistema di calcolo misto che prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo oppure, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, con il sistema contributivo.

DECADENZA

L’assegno ha validità triennale, ma può essere rinnovato su richiesta dell’interessato.

Domanda

REQUISITI

Può richiedere l’assegno chi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, abbia la capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo e che abbia maturato almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.

Il diritto alla prestazione può essere perfezionato anche con contribuzione estera maturata in Paesi dell’Unione europea o in Paesi extracomunitari convenzionati con l’Italia. In tal caso, l’accertamento del diritto a pensione può essere effettuato con la totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi italiani ed esteri. L’importo della pensione, invece, viene calcolato in proporzione ai contributi accreditati nell’assicurazione italiana, secondo il criterio del pro-rata che si applica alle prestazioni in regime internazionale.

COME FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica (mod. SS3).

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/98203_legge-104-e-legge-68-percentuali-dinvalidita-e-benefici-guida

Quella che noi chiamiamo comunemente invalidità civile è una condizione prevista dal nostro ordinamento giuridico, correlata alla riduzione della capacità lavorativa di un individuo.

Per compensare chi ha una ridotta capacità lavorativa, sono previste delle agevolazioni: in particolare, i benefici sono riconosciuti, in maniera differente, a partire dal 33,33% d’invalidità.

L’invalidità non deve essere confusa con l’handicap: il riconoscimento dell’handicap, secondo la legge 104, è infatti una condizione giuridica differente ed aggiuntiva rispetto allo stato d’invalido civile, e dà diritto a benefici fiscali e agevolazioni lavorative diverse (come, ad esempio, i permessi retribuiti).

In questa breve guida, vediamo quali sono i benefici per l’invalidità previsti dalla normativa, a seconda della riduzione della capacità lavorativa, e in che cosa si differenziano dai benefici previsti dalla legge 104.

Indice

  1. Invalidità superiore al 33,33%
  2. Invalidità superiore al 45%
  3. Invalidità superiore al 50%
  4. Invalidità superiore al 60%
  5. Invalidità superiore al 66,66%
  6. Invalidità superiore al 74%
  7. Invalidità superiore al 75%
  8. Invalidità superiore all’80%
  9. 100% d’invalidità
  10. Assegno d’accompagnamento
  11. Agevolazioni legge 104

Invalidità superiore al 33,33%
Bisogna innanzitutto precisare che lo status d’invalido civile è riconosciuto solo a partire da una percentuale di riduzione della capacità lavorativa superiore ai 1/3, cioè al 33,33%.

Per la persona con invalidità superiore a questa soglia è previsto il diritto a protesi ed ausili relativi alla patologia riconosciuta nel verbale di accertamento della commissione medica.

La commissione medica, inoltre, può, indipendentemente dalla percentuale d’invalidità, indicare sul verbale il diritto al contrassegno per usufruire dei parcheggi per disabili.

Invalidità superiore al 45%
Chi possiede una percentuale d’invalidità sopra il 45% ha la possibilità di usufruire del collocamento mirato [1]. Per questi soggetti, nonché per i non vedenti ed i sordomuti, è infatti previsto l’accesso ai servizi di sostegno e di collocamento dedicati: per usufruirne, gli interessati devono recarsi presso il centro per l’impiego, presentando, oltre al verbale di invalidità, la relazione conclusiva rilasciata dalla preposta commissione dell’Asl.

Ricordiamo che possono iscriversi al collocamento mirato, senza dover richiedere la relazione conclusiva Asl, anche gli invalidi del lavoro con percentuale di riduzione della capacità lavorativa oltre il 33%, gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra e gli invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria.

I lavoratori con invalidità civile superiore al 45% possono essere conteggiati dall’azienda nelle quote di riserva relative alla legge sul collocamento obbligatorio, purché assunti almeno con un contratto part-time del 50% più un’ora (ad esempio, considerando un orario ordinario di 40 ore settimanali, saranno sufficienti 21 ore la settimana).

Invalidità superiore al 50%
I lavoratori invalidi oltre il 50% possono fruire di un congedo per cure relative all’infermità riconosciuta [2], per un periodo non superiore a 30 giorni l’anno. Questo congedo è indennizzato come l’assenza per malattia. I costi sono, però, a carico dell’azienda, diversamente da quanto accade per le assenze per malattia e per i permessi legge 104, pertanto la possibilità di ottenere il permesso per invalidità va verificato all’interno del contratto collettivo di riferimento.

Invalidità superiore al 60%
A partire dal 60% d’invalidità, il dipendente ha la possibilità di essere computato nella quota di riserva dell’impresa nella quale è già assunto, a prescindere dall’orario del contratto. Il beneficio non è riconosciuto se l’inabilità è stata causata da un inadempimento del datore di lavoro.

Invalidità superiore al 66,66%
Per chi possiede un’invalidità superiore ai 2/3, è prevista l’esenzione totale dal ticket sulle prestazioni specialistiche e di diagnosi strumentale. Si può godere inoltre di un’agevolazione per il pagamento dei medicinali prescritti con ricetta medica.

Se dipendenti pubblici, gli invalidi superiori ai due terzi hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili, come prescritto dalla Legge 104[3].

I lavoratori con invalidità superiore ai 2/3 hanno poi diritto, con almeno 5 anni di contributi, di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio, all’assegno ordinario d’invalidità.

Invalidità superiore al 74%
Gli invalidi civili dal 74% hanno diritto a un assegno di assistenza, concesso dai 18 ai 65 anni, il cui importo è di 282,55 euro mensili per il 2018, con un limite di reddito di 4.853,59 euro.

La pensione d’invalidità civile non richiede, come l’assegno d’invalidità ordinaria (categoria IO) il pagamento di un minimo di contributi all’Inps; la prestazione è incompatibile con qualsiasi pensione diretta d’invalidità a carico dell’Ago (assicurazione generale obbligatoria), e con tutte le prestazioni pensionistiche d’invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, comprese le rendite Inail. L’interessato può comunque optare per il trattamento più favorevole.

Invalidità superiore al 75%
Per chi ha un’invalidità dal 75% sono previsti dei benefici pensionistici: nel dettaglio, per ogni anno lavorato sono accreditati 2 mesi di contributi in più, sino ad un massimo di 5 anni. L’agevolazione può essere riconosciuta dal 2002 in poi.

Invalidità superiore all’80%
Per coloro che hanno un’invalidità dell’80% e oltre, è previsto, grazie alla Deroga Amato[4], l’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia, con 55 anni e 7 mesi d’età, per le donne, e 60 anni e 7 mesi, per gli uomini ( dal 2019 i requisiti saranno pari, rispettivamente, a 56 anni e 61 anni ).

100% d’invalidità
Chi è invalido al 100% può fruire dei seguenti benefici:

  • esenzione dal ticket per le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e sui medicinali;
  • pensione per invalidi civili totali, concessa per chi ha un reddito sino a 16.664,36 euro (per l’anno 2018), ed è compatibile, sino al limite di reddito, con l’assegno ordinario d’invalidità;
  • pensione per inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa, se si possiedono almeno 5 anni di contributi, di cui 3 accreditati nell’ultimo quinquennio.

Assegno d’accompagnamento
Si ha diritto all’indennità di accompagnamento, pari a 516,35 euro mensili (l’importo è adeguato annualmente). L’assegno è riconosciuto, indipendentemente dal reddito, a chi è impossibilitato a compiere gli atti quotidiani della vita o a chi non può deambulare senza l’aiuto di un’altra persona.

Agevolazioni legge 104
Le agevolazioni previste dalla legge 104, invece, non sono collegate allo stato d’invalidità, ma al riconoscimento di un handicap in situazione di gravità.

Ecco i principali benefici previsti dalla legge 104:

  • permessi retribuiti pari a 3 giorni al mese (riconosciuti al disabile e al lavoratore che lo assiste);
  • congedo straordinario di due anni (riconosciuti solo al lavoratore che assiste un familiare disabile);
  • rifiuto al trasferimento;
  • diritto alla scelta della sede;
  • rifiuto di svolgere lavoro notturno;
  • agevolazione per l’acquisto di veicoli;
  • deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica;
  • detrazione delle spese sanitarie per disabili;
  • detrazione dei costi per l’abbattimento di barriere architettoniche;
  • detrazione dei costi di assistenza;
  • agevolazione per l’acquisto di pc e sussidi informatici;
  • agevolazione nell’imposta su successioni e donazioni.
Dopo numerose richieste avanzate dalle Associazioni di Volontariato, impegnate in quest’ambito (in particolare ANED, vedi comunicato), il rinnovo della patente per trapiantati ha un nuovo iter, divenuto legge a partire dal 27 giugno 2020.
Oggi le persone trapiantate di organo potranno rinnovare la patente di guida con le modalità e le tempistiche degli altri cittadini, previste nell’art. 126 del Dlgs. 285/92, purchè ” non suscettibile di aggravamento“.
E’ necessario quindi richiedere la prima visita di accertamento in commissione medico-legale, in caso positivo le visite successive potranno essere eseguite dal medico monocratico come per gli altri cittadini.

La conferma della modifica normativa è arrivata dopo un lungo iter di anni, conclusosi con il Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato sulla G.U il 27 giugno 2020, che ha tenuto conto del parere positivo dell’Istituto Superiore di Sanità (19 febbraio 2018) e di quello del Ministero della Salute (11 gennaio 2019).
“Il rilascio della patente di guida a soggetti trapiantati di organo, ovvero la prima conferma di validità della patente di guida successiva al trapianto di organo, sono subordinati ad accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica svolto dalla commissione medica locale. – si legge nell’articolo 1 del Dpr – Se, all’esito della visita, la commissione medica locale certifica che il conducente trapiantato presenta una condizione non suscettibile di aggravamento, la patente di guida può essere rilasciata per il periodo ordinariamente previsto dall’articolo 126 del codice e i successivi rinnovi sono subordinati ad accertamento delle condizioni di idoneità psicofisica svolta da uno dei sanitari di cui all’articolo 119 del codice, salvo che questi ritenga necessaria una nuova visita collegiale qualora l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere dubbi circa l’idoneità alla guida”.
In altre parole, dopo la prima visita per i successivi rinnovi la persona trapiantata potrà rinnovare la patente e ottenere la stessa durata degli altri cittadini.

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